Negli ultimi giorni le caselle di posta di milioni di italiani sono state inondate da comunicazioni, aggiornamenti sulle informative privacy e richieste di rinnovo del consenso. Banche, assicurazioni, fornitori di servizi e gestori di newsletter hanno inviato una valanga di messaggi per informare i clienti sull’impiego dei cosiddetti tracking pixel all’interno delle comunicazioni digitali. Questo flusso improvviso di notifiche non è casuale, ma rappresenta la conseguenza diretta della scadenza del 29 ottobre 2026, termine ultimo stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia.
I pixel di tracciamento sono immagini microscopiche, spesso del tutto trasparenti e invisibili a occhio nudo, inserite nel codice HTML delle email. Il loro funzionamento si basa su un meccanismo tecnico semplice: l’immagine non è salvata fisicamente all’interno della mail ricevuta, ma si trova su un server remoto gestito dalla piattaforma di invio. Quando il destinatario apre il messaggio e il proprio programma di posta scarica i contenuti visivi, viene inoltrata una richiesta al server esterno che segnala al mittente l’avvenuta visualizzazione.
In base al sistema utilizzato, questa tecnologia permette di raccogliere diverse informazioni, tra cui l’orario esatto di apertura, il numero complessivo di volte in cui il messaggio viene letto, l’indirizzo IP della connessione, il sistema operativo e il programma di posta adoperato. Tali dati vengono impiegati per verificare la consegna dei messaggi, misurare l’efficacia delle campagne di marketing e personalizzare le comunicazioni commerciali successive. Tuttavia, alcuni client di posta scaricano automaticamente le immagini in background per motivi di sicurezza, simulando letture che in realtà non sono mai avvenute da parte dell’utente.
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La novità principale introdotta dalle linee guida dell’Autorità riguarda il principio di scelta e la trasparenza. Chi utilizza i pixel di tracciamento deve informare chiaramente i destinatari e ottenere un consenso preventivo, libero e specifico quando le informazioni vengono associate al singolo utente per finalità di profilazione. La normativa stabilisce che sia possibile rifiutare il tracciamento individuale continuando comunque a ricevere le comunicazioni desiderate, separando di fatto l’iscrizione ai contenuti dalla misurazione commerciale.
Esistono tuttavia casi di deroga che consentono l’utilizzo dei pixel senza richiedere il consenso preventivo dei destinatari. Il provvedimento prevede che la rilevazione possa avvenire in forma anonima e aggregata per meri scopi statistici sulla percentuale globale di apertura dei messaggi, a condizione che vengano adottate tecniche idonee a impedire qualsiasi misurazione personalizzata del comportamento del singolo utente. Anche in questa ipotesi di deroga, resta comunque obbligatorio informare preventivamente i lettori sull’utilizzo e sulle finalità di tali strumenti statistici.