Il 4 giugno 2026 il Tribunale di Sciacca ha pronunciato la sentenza n. 268, che chiarisce le regole sul randagismo e i doveri dei cittadini in caso di aggressione da parte di un cane senza padrone. La decisione annulla l’idea di una responsabilità oggettiva a carico dei Comuni o delle ASL, imponendo alla vittima di dimostrare le carenze organizzative dell’ente locale.
La normativa italiana distingue tra animali selvatici e cani randagi. Se un lupo o un cinghiale causa un danno, l’ente regionale è automaticamente responsabile (art. 2052 c.c.). Per i cani, invece, la responsabilità ricade sul fatto illecito (art. 2043 c.c.) e la Pubblica Amministrazione deve provare la propria colpa per essere condannata.
Di conseguenza, la vittima deve presentare prove concrete: documenti ufficiali, testimonianze di residenti, segnalazioni non ascoltate. Solo se si dimostra che l’ente non aveva un ufficio dedicato alla prevenzione del randagismo, o che quel servizio non funzionava, il giudice può ordinare il risarcimento.
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Un esempio pratico è quello di un cittadino che, dopo essere stato morso da un cane randagio, deve dimostrare l’assenza di pattuglie nel parco e le segnalazioni ignorate. Senza queste prove, la richiesta di risarcimento viene respinta.
La sentenza sottolinea che il semplice fatto di essere stati morse non basta: la Pubblica Amministrazione deve dimostrare che la sua omissione ha direttamente causato l’incidente. In caso contrario, la vittima non ha diritto a un assegno automatico.